Rivalutazione beni d’impresa

art.1 comma 622-624 legge 234/2021

 All'articolo 110 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
« 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior valore
imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attivita' immateriali
le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura
non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, e'
effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun
periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di
cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione
dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza e' deducibile,
fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al
primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di
ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo.
Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore
ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto
dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del
secondo periodo, e' ammessa in deduzione in quote costanti per il
residuo periodo di ammortamento.
8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, e'
possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in
misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un
diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura
corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta
sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo,
da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta successivo ».
623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere
dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai
sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, hanno facolta' di revocare, anche parzialmente,
l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110,
secondo modalita' e termini da stabilire con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo
per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalita' e
termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

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