Assegnazioni a tassa fissa per beneficiari di trust

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 106/2021, torna sul tema della tassazione applicabile alle assegnazioni di beni ai beneficiari di trust.

In  linea  di  principio,  si  evidenzia  che  l’attribuzione  di  beni  e/o  diritti  ai beneficiari  di  trust  da  parte  del  trustee  potrebbe  determinare  l’applicazione dell’imposta  sulle  successioni  e  donazioni  al  verificarsi  dei  presupposti  previsti  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990.

In  particolare,  nella  fattispecie  in  esame,  merita  rilievo  la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del  Trust.

Nella  fattispecie  in  esame,  quindi,  l’assenza  di  un  trasferimento  intersoggettivo preclude  l’applicazione  dell’imposta  di  donazione  per  carenza  del  presupposto oggettivo  di  cui  all’articolo  1  del  citato  decreto  legislativo,  mancando  un  trasferimento di ricchezza.

Tale  conclusione  trova  riscontro  nella  recente  giurisprudenza  della  Corte  di Cassazione  che,  nella  Sentenza  n.  10256  del  29  maggio  2020,  ha  chiarito  che  «solo l’attribuzione  al  beneficiario,  che  come  detto  deve  essere  diverso  dal  disponente  può considerarsi,  nel  trust,  il  fatto  suscettibile  di  manifestare  il  presupposto  dell’imposta sul trasferimento di ricchezza».

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