L’agenzia delle Entrata nella risposta ad interpello n.39/2021 , dopo aver ribadito che:
a) agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso
b) la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione non può
essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione,
debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto;
afferma che la sospensione prevista dall’articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020, è tassativa e vale solo per i seguenti termini:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente
deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; - il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile
acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di
acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria
abitazione principale; - il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un
immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita
dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta,
acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”. E’ infine sospeso il termine di un anno
dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il
riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale
ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di
registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato