Limiti al trasferimento agevolato di beni rinvenienti da contratti di leasing risolti per inadempienza dell’utilizzatore

L’articolo 35 comma 10-ter.1del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa “Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del d.lgs 385/93, nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.

Nella risposta n.54/2021, l’Agenzia delle Entrate si occupa del caso di trasferimento di immobili già oggetto di leasing rispolto per inadempimento dell’utilizzatore che, tuttavia, non vengono ceduti dall’originario Locatore, ma da parte di un intermediario finanziario ex art.106 TUB al quale detti immobili sono pervenuti per effetto di una cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 dello stesso TUB e chiarisce che “ad essere agevolata non è la cessione dell’immobile in sé, bensì la società di leasing che, avendo risolto il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, decide di cedere l’immobile. Tale circostanza non ricorre, dunque, nel caso in cui la società cedente non abbia risolto un contratto di leasing immobiliare. In considerazione del tenore letterale della previsione agevolativa in commento, (“esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria”, ovvero “immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore”) si ritiene che l’agevolazione in parola possa essere applicata solo al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente (banca o intermediario finanziario), per effetto della particolare provenienza dell’immobile acquistato

Pertanto se il contratto di leasing viene risolto per inadempimento dell’utilizzatore può godere dell’agevolazione solo il trasferimento dalla società di leasing ad un terzo acquirente, e non anche non il trasferimento di detto immobile da parte di un intermediario che non abbia originariamente sottoscritto il contratto di leasing e che, abbia, invece, acquisito la proprietà del bene dopo la risoluzione per effetto di una operazione di una cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 dello stesso TUB

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