Trasferimento di lotti edificabili ed imposta fissa di registro

La cessione di lotti edificabili può usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 32 del d.p.r. 601/1973 (imposta fissa di registro ed esenzione da ipotecaria e catastale in luogo dell’imposta proporzionale di registro al 9% sul valore venale del bene) in presenza delle condizioni prescritte dall’art.20 comma 2 della legge 10/1977, come modificato dall’art. 1 comma 88 della legge 205/2017, qualora essi risultino essere degli atti attuativi posti in essere in esecuzione di atti preordinati alla trasformazione del territorio risultati da accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici.

Tanto si desume dalla risposta ad interpello 76/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di accedere al regime agevolativo diventa determinante sia la correlazione del singolo atto di trasferimento con un preesistente accordo/convenzione urbanistica tra privato ed ente pubblico sia la valutazione dei contenuti dell’accordo/convenzione suddetto che deve risultare stipulata nell’alveo di applicazione della legge 10/1977.

Infatti, la stessa Agenzia delle Entrate nella precedente risoluzione n.80/2018 ha affermato che “non si ritiene possibile applicare genericamente il regime di favore con riferimento ad atti che, pur se genericamente preordinati alla trasformazione del territori, non appaiono riconducibili alla tipologia di atti relativi e connessi all’attuazione della disciplina della legge 10/77”

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