La natura dell’atto di trasferimento dei diritti edificatori (c.d. cubatura) è da tempo controversa tra i sostenitori della natura traslativa e i sostenitori della natura obbligatoria.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso della natura reale dell’atto di cessione ritenendo applicabile allo stesso l’imposta di registro del 9%, come ha confermato anche recentemente nella risposta da interpello del 24.10.2018 nonchè nella risoluzione 223 del 20.08.2009.
Di recente, tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 16080/2021, dopo aver analiticamente ricostruito i termini della questione, ha affermato che:
“la cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto: – immediatamente traslativo di un diritto edifica tono di natura non reale a contenuto patrimoniale; – non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art.1350 cod.civ.; – trascrivibile ex art.2643, n. 2 bis cod.civ.; – assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto ‘diverso’ avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art.9 Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R.131/86 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt.4 Tariffa allegata al d.lvo 347/90 e 10, co. 2″, del medesimo d.lvo“