Questi i principi affermati dalle sezioni unite nella sentenza 11421 del 30.04.2021:
1) la generica individuazione quali beneficiari degli ‘eredi (legittimi e/o testamentari)’ ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione.
2) l’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri ‘eredi legittimi’ quali beneficiari della polizza non rileva […] né come nuova designazione […] né come revoca del beneficio, agli effetti dell’art. 1921 c.c., ove non risulti inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.
3) la designazione generica degli ‘eredi’ come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
4) l’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 c.c.,comma2,conconseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione.