Società benefit  – massime del Consiglio Notarile del Triveneto

S.A.1 – (SOCIETÀ BENEFIT – NATURA)
Le società Benefit di cui all’art. 1 commi da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione alle finalità, ulteriori rispetto allo scopo della divisione degli utili, di beneficio comune a favore di determinati soggetti e ambiti.

S.A.2 – (SOCIETÀ BENEFIT – OBBLIGO DI INDICARE NELL’OGGETTO SOCIALE LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE)
L’obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società Benefit di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società Benefit qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379) attraverso una modifica dei patti sociali o dello statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo sociale.

Rivalutazione beni d’impresa

art.1 comma 622-624 legge 234/2021

 All'articolo 110 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
« 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior valore
imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attivita' immateriali
le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura
non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, e'
effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun
periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di
cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione
dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza e' deducibile,
fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al
primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di
ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo.
Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore
ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto
dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del
secondo periodo, e' ammessa in deduzione in quote costanti per il
residuo periodo di ammortamento.
8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, e'
possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in
misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un
diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura
corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta
sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo,
da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta successivo ».
623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere
dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai
sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, hanno facolta' di revocare, anche parzialmente,
l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110,
secondo modalita' e termini da stabilire con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo
per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalita' e
termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

Trasferimenti di azienda agevolati – legge bilancio 2021

L’art.1 comma 237 della legge 234/2021 introduce una nuova agevolazione per i trasferimenti di azienda. La norma prevede:

In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

Proroga agevolazione prima casa under 36 fino al 31.12.2022

Con la Legge di bilancio 234/2021(art.1 comma 151) sono state prorogate fino al 31.12.2022 del agevolazioni per gli atti notarili di acquisto prima casa e per i relativi contratti di mutuo previste dall`Art.64 comma 6 DL 73/2021 conv. In L. 106/2021

Circolare agenzia entrate n.12/2021

In cosa consiste l’agevolazione:

La norma prevede i seguenti benefici:
per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021) esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.